Aspetti contabili e fiscali.
“Alleggerire” l’investimento in beni strumentali; è questo il fine ultimo dei contributi in conto impianti. Ma come vanno contabilizzati e qual è il loro trattamento fiscale? Innanzitutto i contributi in conto impianti sono commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano alla formazione del reddito di periodo secondo il principio della competenza. Andranno rilevati, inoltre, solo nel momento in cui esiste una “ragionevole” certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento saranno soddisfatte e che quindi saranno erogati. Successivamente andranno imputati a conto economico secondo un criterio sistematico e in modo “graduale” lungo tutta la vita utile del bene a cui fanno riferimento. A tal fine potranno essere applicati due metodi di rilevazione: a diretta riduzione del valore del bene a cui fanno riferimento (metodo diretto); oppure nella voce A5) del conto economico e rinviati per competenza agli esercizi successivi tramite l’iscrizione di risconti passivi pluriennali (metodo indiretto).
Passiamo ora agli aspetti fiscali. L’art. 88 del Tuir esclude i contributi in conto capitale dal novero delle sopravvenienze attive, con la conseguenza che concorreranno alla formazione del reddito imponibile secondo le regole generali di cui all’art. 109 Tuir (competenza economica). Cosa accade se il bene agevolato è anche soggetto alla disciplina del “super/iper ammortamento” (ora credito d’mposta)? In questo caso, la Circolare 4/E del 30 marzo 2017 specifica che il costo dell’immobilizzazione è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. Da ultimo segnaliamo come, ai fini Irap, i contributi in conto impianti siano sempre imponibili, salvo diversa diposizione della legge istitutiva.